
Per gli interventi eseguiti sulle facciate degli edifici la legge di bilancio 2020 ha introdotto una nuova agevolazione fiscale (c.d. “bonus facciate”). I commi 219-221 dell’art. 1 della Legge 160/2019 riconoscono infatti una detrazione d’imposta pari al 90% della spesa sostenuta nell’anno 2020 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zone specifiche.
Testualmente il comma 219 dispone che “per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento.”
L’Agenzia delle Entrate in data 14 febbraio 2020 ha fornito i primi chiarimenti relativi a tale bonus con la circolare 2 e una guida dedicata. Innanzitutto, viene precisato che possono usufruire della detrazione i soggetti persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti nonché i soggetti che conseguono un reddito d’impresa quali le società di persone e quelle di capitali. Rimangono esclusi coloro che possiedono solo redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva in quanto non possono compensare la detrazione.
Gli immobili oggetto di intervento, ubicati nelle zone A o B devono essere detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale oppure in forza di un contratto di locazione, anche finanziaria, o comodato debitamente registrati ed avere, in tal caso, il consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori. A tal riguardo l’Agenzia precisa che, a scopo antielusivo, la mancanza di un titolo di detenzione dell’immobile comprovato da un atto registrato, al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.
La detrazione spetta a lavori finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali, purché ubicati nelle zone A o B previste dal decreto ministeriale n. 1444/1968. Gli interventi devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. In particolare sono ammessi i lavori:
- Di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata
- Sulle strutture opache della facciata influenti da punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio
- Su balconi, ornamenti e fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura.
L’agevolazione, pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno e visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
Per beneficiare del bonus facciate i contribuenti Irpef non titolari di reddito di impresa devono pagare le spese con bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Il documento di prassi chiarisce che può essere utilizzato il bonifico bancario già predisposto dalle banche ai fini dell’ecobonus o ai fini della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia. La detrazione Irpef e Ires, come anticipato, si riferisce alle spese sostenute nel 2020.
Per godere dell’agevolazione i contribuenti devono osservare una serie di adempimenti. Innanzitutto indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. Inoltre, conservare ed esibire, su richiesta degli uffici, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute, la ricevuta del bonifico di pagamento e le abilitazioni amministrative o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, copia della domanda di accatastamento (per gli immobili non censiti), le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi condominiali), la tabella millesimale di ripartizione delle spese, una dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori (per chi detiene l’immobile).
L’Agenzia, infine, ricorda che solo per gli interventi che influiscono dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, si applicano anche le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti decreto 19 febbraio 2007 e che entro 90 giorni dalla fine dei lavori deve essere inviata all’Enea, esclusivamente in via telematica, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati.
Clicca qui per la circolare pdf della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza
Clicca qui per la Guida al bonus facciate dell'Agenzia delle Entrate.