15 Ottobre 2021
Tempo di semine campagna 2021/2022

È tempo di semine e gli agricoltori sono impegnati nella preparazione dei piani colturali per la campagna 2021/2022, i quali dovranno tenere in dovuta considerazione anche i vincoli da rispettare per l’accesso ai contributi previsti dalla PAC.

Dopo la conclusione della Programmazione 2014-2020, la domanda PAC relativa alle campagne 2021 e 2022 è stata normata dal Regolamento transitorio (Reg. 2020/2020).
Il 2022 sarà il secondo anno di transizione e la Domanda Unica rimarrà identica a come la conosciamo, saranno mantenuti attivi i pagamenti diretti (pagamento di base, greening, giovane agricoltore, premio accoppiato, pagamento piccoli agricoltori) e l’accesso alla riserva nazionale da parte di giovani agricoltori e di nuove aziende agricole.

I titoli all’aiuto sono stati prorogati fino al 31/12/2022 e l’attuale sistema di pagamenti diretti verrò applicato anche per la domanda Unica 2022.

Il Ministero ha inoltre deciso che per la campagna 2022, cosi come per l’anno 2021, il valore dei titoli rimarrà invariato senza l’applicazione del meccanismo di convergenza.

Relativamente al pagamento greening, che rappresenta la seconda componente del sostegno della PAC e vale circa il 50% del valore dei titoli, gli agricoltori sono tenuti ad applicare sui terreni in conduzione tre pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, che vanno rispettate congiuntamente e che nel dettaglio sono:

a) diversificazione delle colture;
b) presenza di un’area di interesse ecologico (aree EFA);
c) mantenimento dei prati permanenti;

 

LA DIVERSIFICAZIONE

Ricordiamo che vanno programmate almeno due colture nelle aziende la cui superficie a seminativo (esclusa la superfice a prato stabile) è compresa tra 10 e 30 ettari e almeno tre colture nelle aziende la cui superficie a seminativo è superiore a 30 ettari.
La coltura principale deve occupare meno del 75% della superficie totale, e in caso di obbligo di tre colture le prime due devono occupare meno del 95% della superficie.
Fino a 10 ettari a seminativo, l’agricoltore non ha obblighi di diversificazione.

Sono escluse dall’obbligo di diversificazione, le aziende in cui: la superficie ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante da foraggio, leguminose, terreni a riposo o investita a colture sommerse (riso) o anche in combinazione tra loro.

 

LE AREE DI INTERESSE ECOLOGICO

L'altro importante impegno è l’obbligo di destinare una quota del 5% dei seminativi dell’azienda ad aree di interesse ecologico (EFA). Tra le diverse tipologie di aree di interesse ecologico ricordiamo i terreni a riposo e le superfici con colture azotofissatrici (come erba medica, soia, pisello, miscugli con prevalenza di leguminose, etc..).

Sono soggette all'obbligo delle aree EFA le aziende con superficie a seminativo superiore a 15 ettari. Sono escluse dall’obbligo le aziende in cui oltre il 75% della superficie a seminativo è utilizzata per la produzione di erba o erbacee da foraggio, leguminose, terreni a riposo, colture sommerse, prato permanente, anche in combinazione tra loro.
Ricordiamo che è vietato l'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle colture azotofissatrici utilizzate come EFA (dalla semina alla raccolta, comprese quindi le sementi conciate), oltre che nei terreni a riposo.

Tutti i terreni a riposo sono ritirati dalla produzione per un periodo di almeno sei mesi, dal 1° gennaio al 30 giugno. Nel caso siano indicati come aree di interesse ecologico è vietato lo sfalcio e ogni altra operazione meccanica di gestione del suolo dal 1° marzo al 30 giugno. Dal 1° Luglio è quindi possibile la preparazione del terreno per le colture successive.

L’agricoltura biologica è considerata pratica equivalente, per cui sostituisce i vincoli del greening.

È bene ricordare sin da questa fase di pianificazione agronomica che il mancato rispetto del greening comporta l’applicazione di sanzioni, che comportano una riduzione sul contributo PAC e che interessano non solo il pagamento del greening ma anche il pagamento di base e i premi accoppiati.

MANTENIMENTO PRATI PERMANENTI E RICHIESTA DI ROTTURA

Ricordiamo che le norme relative al greening comprendono anche il vincolo del mantenimento dei prati permanenti. Qualora si voglia procedere alla rottura, l’agricoltore deve inviare una richiesta di autorizzazione, che deve essere presentata sul sistema informatico SIAN e in modalità grafica. Gli agricoltori potranno quindi rivolgersi ai nostri Uffici per procedere.
Facciamo però presente che, qualora i prati permanenti siano in Aree Natura 2000 (ZPS e SIC) NON possono essere rotti (per queste superfici la procedura SIAN darà sempre DINIEGO alla richiesta di rottura).

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