20 Marzo 2026
Pubblicate le disposizioni attuative per le domande degli interventi SRA

Sono state pubblicate le disposizioni attuative per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento degli interventi SRA per l’anno in corso.

Per quest’anno è prevista:
• L’attivazione di nuovi impegni per tutti gli interventi SRA, da richiedere con una domanda di sostegno per i nuovi beneficiari o con una domanda di pagamento per i richiedenti che già beneficiano di altri interventi SRA, della durata di tre anni (fine impegno 2028).
• La conferma di impegni già avviati per gli interventi SRA attivati negli anni precedenti della durata di cinque anni.
Per tutte le tipologie di domanda della singola annualità è riferita all’anno solare, 1° gennaio – 31 dicembre.

Cumulabilità: sono riportate dettagliatamente nell’ALLEGATO F scaricabile QUI. Precisiamo però che:
• Se la combinazione non consentita interessa SRA con SRA il richiedente dovrà rinunciare a uno dei due interventi,
• Se la combinazione non consentita interessa SRA con Ecoschemi al richiedente non sarà riconosciuto il premio degli Ecoschemi.

Ampliamenti: durante il periodo di impegno sono consentiti gli ampliamenti delle superfici o il numero di capi/UBA richieste a premio, a condizione che la durata residua degli impegni sia di almeno tre anni e che ci sia una sufficiente disponibilità finanziaria.
Per gli interventi/azioni attivati nel 2023 gli ampliamenti non sono consentiti, mentre per gli interventi/azioni attivati del 2024 e nel 2025 che hanno durata di 5 anni di impegni, le annualità di ampliamento consentite sono: 

Cambio beneficiario:
1. per le domande attivate prima del 2026 per consentire il cambio beneficiario nel caso in cui il cessionario abbia già in corso un dato intervento SRA può subentrare allo stesso intervento SRA del cedente solo se gli impegni di entrambi sono stati attivati per la prima volta nello stesso anno OPPURE se il subentro avviene entro il terzo anno di impegno del cedente. Nel caso in cui il cessionario non ha in corso un intervento SRA e lo acquisisce ex novo dal cedente, la scadenza dell’impegno si calcola a partire dall’anno di inizio di impegno del cedente.
2. il cessionario può subentrare solo agli interventi SRA compatibili con quelli che eventualmente ha già in corso purché gli impegni abbiano la stessa durata (tre o cinque anni). Non è trasferibile un impegno adottato precedentemente al 2025 (durata cinque anni) a un’azienda che ha lo stesso impegno adottato per la prima volta nel 2026 (durata tre anni) e viceversa. Per le domande attivate nel 2026 il cambio beneficiario è possibile durante tutti e tre gli anni di impegno.

Inoltre, come da Decreto n. 2425 del 26/02/2026 sono stati applicati dei premi in aumento approvati dal CMR per SRA14 – SRA29.1 – SRA29.2 subordinati all’approvazione del settimo emendamento al PSP vigente. Nel caso di mancata approvazione delle proposte di modifica dei premi in aumento saranno applicati i premi indicati dal CSR del dicembre 2025. Qui il decreto.

LE DOMANDE SONO PRESENTABILI DAL 18 MARZO AL 15 MAGGIO 2026 ENTRO LE ORE 23:59.

Scarica qui il bando integrale.

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