18 Settembre 2020
Sostegno temporaneo ed eccezionale alle aziende agricole colpite dal Covid

Dal 2 ottobre, con scadenza al 31 dello stesso mese, Regione Lombardia attiverà sul portale SISCO l’operazione 21.1.01 per il “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di Covid-19”. L’operazione, prevista a seguito della modifica da parte della Comunità Europea del Regolamento 1305/2013 (Programma di sostegno allo Sviluppo Rurale), intende fornire un supporto immediato, eccezionale e temporaneo alle imprese agricole e ai settori più colpiti, con l’obiettivo di affrontare i problemi di liquidità che mettono a rischio la continuità delle attività.

Regione Lombardia ha identificato come attività maggiormente colpite dalla crisi e quindi ammissibili del contributo soltanto le aziende agrituristiche, florovivaistiche e gli allevamenti di vitelli macellati entro gli 8 mesi di vita.

Il contributo erogato sarà pari a € 7.000 per azienda e rappresenta un importo forfettario erogato "una tantum". Tutte le domande presentate saranno liquidate; nel caso in cui il numero di domande pervenute comportasse una spesa superiore al budget disponibile, il contributo sarà rideterminato in modo proporzionale per tutte le domande presentate.

In attesa della pubblicazione del bando, di seguito alcuni chiarimenti forniti relativamente alle condizioni di ammissibilità previste per i tre settori ammessi a finanziamento:

  1. AGRITURISMO: sono ammesse a finanziamento tutte le aziende agrituristiche indipendentemente dalla tipologia di attività svolta (ristorazione, pernottamento, fattoria didattica, etc.) che erano attive nel periodo del blocco e che dispongono di un certificato di connessione nonché di documentazione attestante l’avviò dell’attività (SCIA e/o DIA). Entrambe le condizioni devono essere rispettate alla data dell’1/03/2020.
  2. ALLEVAMENTO DI VITELLI A CARNE BIANCA: sono ammesse a finanziamento le aziende che nel triennio 2017-2019 hanno macellato almeno 150 vitelli sotto gli otto mesi. Nel caso delle soccide il contributo spetta al detentore. Il contributo è indipendente rispetto ad atri pagamenti richiesti dalle aziende per la medesima fattispecie, quali ad esempio i premi accoppiati relativi all’art. 52 zootecnia.
  3. FLOROVIVAISMO: Tutte le aziende che svolgono attività florovivaistica e che soddisfano i requisiti di seguito riportati in relazione alla specifica categoria di appartenenza:
    • OPERATORI NON PROFESSIONALI: aziende in possesso dell’autorizzazione vivaistica ai sensi del D.Lgs 214/2005 alla data del 01/03/2020 che hanno effettuato la “denuncia annuale dei vegetali”;
    • OPERATORI PROFESSIONALI: aziende iscritte nel registro ufficiale operatori professionali (RUOP) alla data del 01/03/2020, in regola con il pagamento della tariffa fitosanitaria annuale e  che abbiano presentato la “denuncia annuale dei vegetali”.

Il mancato adempimento, entro il 30 settembre, da parte delle aziende che non hanno pagato la tariffa annuale o non hanno presentato la “denuncia annuale dei vegetali” sarà condizione di NON AMMISSIBILITÀ al contributo.

I Soci che intendono fare domanda di contributo devono presentarsi presso gli Uffici Coldiretti sul territorio con tessera sanitaria con PIN o CNS con PIN.

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