7 Febbraio 2020
Legge di Bilancio, ecco le principali novità per il settore agricolo nel 2020

Dalla sterilizzazione delle clausole IVA alla deducibilità IMU, dal Fondo per l’innovazione in agricoltura all’esenzione Irpef, fino al sostegno alle imprese agricole colpite dalla cimice asiatica, passando per gli incentivi all’imprenditoria femminile: di seguito riportiamo la sintesi – elaborata dall’Ufficio Fiscale della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza - delle principali norme fiscali per il settore agricolo contenute nella legge di Bilancio

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Sterilizzazione clausole IVA

È prevista la sterilizzazione completa per il 2020 e parziale dal 2021 degli aumenti delle aliquote IVA e accise (c.d. clausole di salvaguardia). Pertanto, non ci sarà alcun aumento delle aliquote IVA per il 2020.

Invece, per gli anni successivi, si prevede l’aumento dell’IVA ridotta dal 10 al 12% e un aumento dell’IVA ordinaria di 3 punti percentuali per il 2021 (al 25%) e di 1,5 punti percentuali (fino al 26,5%) a decorrere dal 2022.

Inoltre, si posticipa dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020 la rideterminazione – con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli - dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del Testo unico accise (D.Lgs. n. 504/1995), azzerando gli aumenti per l’anno 2020 e riducendoli negli anni successivi.

 

Deducibilità IMU

A decorrere dal 2019 viene stabilita la deducibilità dell’Imu assolta sugli immobili strumentali, in misura pari al 50% del reddito di impresa e di quello derivante dall’esercizio di arti e professioni.

Uguale previsione è introdotta anche per quanto riguarda l’Imi (Provincia di Bolzano) e l’Imis (Provincia di Trento).

 

Cedolare secca sulle locazioni

Si riduce dal 15 al 10 per cento, a regime, la misura dell’aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa.

Da segnalare anche che non viene disposta alcuna proroga della cedolare secca sui negozi (art. 1, c. 56 legge n. 145/2018) che, dunque, cessa la propria efficacia dal 1° gennaio 2020. Leggi anche “Dal 2020 stop alla cedolare secca sui negozi”.

 

Detrazione risparmio energetico e sconto in fattura

Viene riscritto il comma 3.1 dell’articolo 14, D.L. 63/2013, stabilendo che lo sconto in fattura, in sostituzione del credito di imposta, a partire dal 1° gennaio 2020, è fruibile per i soli interventi di ristrutturazione di cui al D.M. 26 giugno 2015, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro.

Per ristrutturazione si intende l’intervento che, oltre a interessare l’involucro edilizio con incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per climatizzazione invernale e/o estiva, asservito all’intero requisito.

In particolare, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.

Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. È esclusa la possibilità di cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari.

 

Fondo per l’innovazione in agricoltura

Viene introdotto, nello stato di previsione del Mise, un Fondo per gli investimenti innovativi in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla L. 232/2016, delle imprese agricole, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa massima, al fine di favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole che producono un reddito ai sensi dell’articolo 32, Tuir.

 

Proroga detrazione risparmio energetico

Viene prorogato al 31 dicembre 2020 il termine previsto per avvalersi della detrazione Irpef e Ires, nella misura del 65%, per le spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus).

Viene prorogata anche la detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.

Vengono abrogate anche le seguenti previsioni:

- riduzione della detrazione al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A;

- esclusione dalla detrazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente;

- detrazione nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con sistemi di termoregolazione evoluti, impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Viene, infine, prorogata per l’anno 2020 la detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

 

Proroga ristrutturazioni edilizie e bonus mobili

Viene prorogata al 31 dicembre 2020 la detrazione al 50%, nel limite di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, Tuir.

Viene, inoltre, prorogata al 2020 la detrazione al 50% per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

 

Esenzione IRPEF coltivatori diretti e IAP

Si estende al 2020 l’esenzione ai fini IRPEF (già prevista per il triennio 2017-2019 dall’art. 1, comma 44, legge n. 232/2016) dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Per l'anno 2021, gli stessi redditi concorrono alla base imponibile IRPEF nella misura del 50%.

 

Credito di imposta investimenti in beni strumentali nuovi

Viene introdotto, in sostituzione del cd. superammortamento e iperammortamento, un nuovo credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi. Il nuovo credito d’imposta è inquadrabile nel progetto di revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del “Piano industria 4.0”.

Requisiti soggettivi

Posso accedere al credito di imposta le imprese, residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, che, a decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 (in tale ultimo caso se entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Tipologia beni agevolabili

I beni che danno accesso all’agevolazione sono quelli materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa, con l’esclusione dei seguenti:

  1. veicoli e altri mezzi di trasporto;
  2. beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% e quindi con ammortamento più lungo di 15 esercizi;
  3. fabbricati e le costruzioni;
  4. beni di cui all'allegato 3 annesso alla L. 208/2015;
  5. beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Misura del credito

Il credito è riconosciuto in misura differenziata in ragione della tipologia di beni oggetto dell’investimento:

1. investimenti in beni ricompresi nell'allegato A annesso alla L. 232/2016 e in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”:

  • - 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • - 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

2. investimenti in beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0" (ricompresi nell'allegato B annesso alla L. 232/2016 e integrato dalla L. 205/2017): 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza;

3. investimenti in beni diversi da quelli di cui agli allegati A e B: 6% del costo, determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), Tuir e nel limite massimo di 2 milioni di euro. In questo caso il credito è riconosciuto anche per gli investimenti effettuati da esercenti arti e professioni.

Utilizzo del credito

Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione (articolo 17, D.Lgs. 241/1997) in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 per gli investimenti in beni immateriali.

Il credito può essere utilizzato rispettivamente:

- per gli investimenti di cui agli allegati A e B a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione di tali beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Se l’interconnessione dei beni materiali di cui all’allegato A avviene in un periodo d'imposta successivo a quello dell’entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante.

 

Detrazione IRPEF spese veterinarie

Cambia la detrazione IRPEF per le spese veterinarie: dal 1° gennaio 2020, le spese veterinarie sono detraibili, nella misura del 19%, fino all’importo di 500 euro, limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro.

 

Bonus facciate

Per le spese documentate sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (zone territoriali omogenee), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90%.

Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti tecnici fissati dal Ministro dello Sviluppo economico (D.M. 26 giugno 2015, D.M. 26 gennaio 2010, Tabella 2).

Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

 

Tassazione IRPEF vendite di piante

Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'art. n. 2135 c.c., nei limiti del 10% del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA il coefficiente di redditività del 5%.

 

Esenzione canone RAI contribuenti anziani

A decorrere dall'anno 2020, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro annui, non convivente con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.

Per l'abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra 500 e 2.000 euro per ciascuna annualità evasa.

 

Tracciabilità detrazioni IRPEF

Si subordina la fruizione della detrazione del 19%, prevista per gli oneri di cui all’art. 15 TUIR e da altre disposizioni normative, al pagamento della spesa con strumenti tracciabili. Pertanto, tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.

La norma non riguarda le detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché le detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

 

Regime forfetario

Cambia il regime forfetario per i contribuenti con ricavi non superiori a 65.000 euro annui e viene abrogata la flat tax per i soggetti con ricavi sino a 100.000 euro. Dal 1° gennaio 2020 sono ammessi al regime forfetario i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni se, al contempo, nell'anno precedente:

- hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;

- hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro svolte dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Inoltre, pur essendo confermate le attuali cause di esclusione, se ne aggiunge un’altra ovvero l’aver percepito, nell'anno precedente, redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l'importo di 30.000 euro.

Infine, aderendo alla fatturazione elettronica (quindi ciò presuppone una scelta libera e non un obbligo) si beneficia di un minor termine di decadenza dall’accertamento che viene ridotto di un anno.

 

Rivalutazione dei beni

Viene prorogata la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva.

Nel dettaglio:

- si modifica il valore delle aliquote per la determinazione dell'imposta sostitutiva, prevedendo un'unica aliquota all'11% applicabile alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni;

- si aumenta dal 20 al 26 per cento l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni;

- si prevede, a favore di imprese ed enti che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili. Per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è invece prevista un'imposta sostitutiva del 10%;

- si prevede che il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti a bilancio, disposto dall'art. 14, legge n. 342/2000 (c.d. riallineamento), venga applicato anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali.

Le imposte sostitutive sono versate:

- per importi complessivi fino a 3.000.000 di euro, in un massimo di 3 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi;

- per importi complessivi superiori a 3.000.000 di euro, in un massimo di 6 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta successivi.

 

Sostegno imprese colpite dalla cimice asiatica

Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dagli attacchi della cosiddetta cimice asiatica (Halyomorpha Halys) e a essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi possono accedere agli interventi compensativi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, D.Lgs. 102/2004. Entro 60 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2020, le Regioni sul cui territorio si è verificato l’attacco da parte della cimice asiatica possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità dei suddetti eventi.

Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dagli attacchi della cimice asiatica, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, D.Lgs. 102/2004, è incrementato in misura pari a:

- 40 milioni di euro per l'anno 2020

- 20 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022.

 

Decontribuzione nuove iscrizioni coltivatori diretti e Iap

Viene riproposta, per i coltivatori diretti e gli Iap, con età inferiore a 40 anni e in riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per un periodo massimo di 24 mesi.

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'Inps provvederà al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Mipaaf, al Mise, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Mef.

La decontribuzione si applica nei limiti previsti dai Regolamenti (UE) 1407/2013 e 1408/2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108, TFUE agli aiuti de minimis.

 

Incentivi all’imprenditoria femminile

Viene prevista la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

I mutui saranno concessi nel limite di 300.000 euro, della durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Criteri e modalità saranno stabiliti con un decreto Mipaaf, di natura non regolamentare, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro 60 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2020.

A tal fine, è istituito, nello stato di previsione del Mipaaf, un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 15 milioni di euro per il 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al Mipaaf.

 

Unificazione IMU-TASI

Viene rivisto l’assetto dell’imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (IMU e TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo.

Tra i principali aspetti della nuova imposta vanno evidenziati i seguenti:

- l’aliquota di base è fissata allo 0,86% e può essere manovrata dai comuni a determinate condizioni;

- ulteriori aliquote sono definite nell’ambito di una griglia individuata con decreto del MEF;

- vengono introdotte modalità di pagamento telematiche;

- l’aliquota di base è ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Inoltre, viene anticipata al 2022 la deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali. Per quanto riguarda la disciplina del regime transitorio, la norma consente ai comuni di deliberare in materia di IMU anche oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. In questo caso è assicurata la retroattività delle delibere con effetto dal 1° gennaio 2020.

Infine, i comuni, in deroga alle norme attualmente in vigore, possono continuare ad affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’IMU ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019 risulta affidato il servizio di gestione dell'imposta municipale propria o del tributo per i servizi indivisibili.

 

Nuova Sabatini

La c.d. Nuova Sabatini viene rifinanziata nelle seguenti misure:

- 105 milioni di euro per l’anno 2020;

- 97 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2024;

- 47 milioni di euro per l’anno 2025.

Una quota, pari al 30% delle risorse stanziate alla concessione dei contributi statali “maggiorati” del 30% per gli investimenti Industria 4.0.

Inoltre, al fine di rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nelle Mezzogiorno, la maggiorazione del contributo statale è elevata al 100% per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti “Industria 4.0” nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nel limite complessivo di 60 milioni, a valere sulle risorse stanziate.

Una quota pari al 25% è destinata alle micro, piccole e medie imprese a fronte dell’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Per tali operazioni, i contributi statali sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575%. Ai fini dell’ammissione ai benefici, la rispondenza degli interventi agevolabili ai requisiti di ecosostenibilità sono certificati dal fornitore dei beni e dei servizi o da un professionista indipendente.

 

Ogni settimana, sul sito della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza sarà possibile leggere gli approfondimenti di alcuni dei temi più importanti per il settore agricolo compresi nella legge di Bilancio.

 

 

 

 

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