Dal giorno 1 al 30 novembre 2024 è possibile precaricare le istanze di nulla osta per lavoro stagionale 2025.
Come già anticipato oltre alla solita documentazione sarà necessario farsi comunicare un indirizzo Pec (dove verranno inviate tutte le comunicazioni) e avere copia del Durc regolare.
Il precaricamento delle domande prevede tre fasi:
- Precaricamento dati anagrafici;
- Inserimento codice di attivazione con recupero dati in modalità sincrona, tramite le banche dati;
- Recupero dati in modalità asincrona dopo 6 giorni dalla fase 2).
Visto il nuovo iter, la documentazione dovrà necessariamente pervenire agli uffici entro e non oltre il 21 novembre 2024, perché è evidente che oltre tale data non ci sono i tempi tecnici per completare la domanda.
NUOVA PROCEDURA FLUSSI 2025 – INSERIMENTO PRATICA
1 - Tutti i datori di lavoro, devono dotarsi di un indirizzo PEC registrato come domicilio digitale per tutte le comunicazioni relative all’iter della domanda.
Per le persone giuridiche tenute ad iscriversi al registro delle imprese la registrazione andrà effettuata nel INI-PEC ovvero l’indice Nazionale degli Indirizzi di PEC (Posta Elettronica Certificata) istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico https://www.registroimprese.it/ini-pec).
Per le persone giuridiche non tenute a detta iscrizione e per le persone fisiche la registrazione andrà effettuata nel sito dell’Indice Nazionale dei Domicili Digitali https://domiciliodigitale.gov.it/dgit/home/public/#!/home
2 – PRECARICAMENTO DELLA DOMANDA:
La precompilazione delle istanze di nullaosta, che dovrà avvenire dal 1 al 30 novembre avverrà in due distinte fasi.
In una prima fase verranno caricati solo una parte dei dati. Il sistema a questo punto, effettuati alcuni controlli, provvederà ad emettere uno specifico “codice di attivazione domanda” che verrà trasmesso esclusivamente all’indirizzo PEC registrato come domicilio digitale del datore di lavoro.
Tale codice di attivazione sarà visibile solo sulla PEC del datore di Lavoro. Pertanto sarà cura dell’associato comunicarlo agli uffici di Coldiretti.
DOPO IL CLICKDAY del 12/02/2025
1 – OBBLIGO DI CONFERMA DEL NULLAOSTA PRIMA DEL RILASCIO DEL VISTO
Il datore di lavoro deve confermare il nulla osta allo Sportello unico per l’immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione PEC di avvenuta richiesta del visto di ingresso da parte del lavoratore, e in assenza di conferma l’istanza si intende rifiutata e il nulla osta è revocato.
2 – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO
Il datore di lavoro e il lavoratore entro otto giorni dall'ingresso del lavoratore in Italia sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno. Il lavoratore può firmare il contratto in forma autografa.
Il contratto di soggiorno così sottoscritto, sempre entro gli otto giorni dall’ingresso del lavoratore in Italia, deve essere trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione.
La trasmissione avverrà a cura dell’Associazione cui il datore di lavoro abbia affidato la presentazione dell’istanza di nullaosta.
Si presti la dovuta attenzione che il termine per la trasmissione (gli otto giorni) non decorre dalla data della firma del contratto di soggiorno, ma dalla data di ingresso del lavoratore in Italia.
Tanto comporta la necessità che il datore di lavoro sia informato del fatto che deve farsi parte attiva fin dal giorno di ingresso del lavoratore per predisporre quanto necessario alla sottoscrizione del contratto anche, se necessario, con il supporto dell’associazione, in quanto in caso di “sforamento” del termine si rischia la revoca del nullaosta.
ATTENZIONE:
Si rinnova l’invito a segnalare alle imprese associate che, fino al 31 dicembre 2025 (e quindi anche per la prossima tornata di click-day) la richiesta di nullaosta per cittadini del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka presenterà tempi di lavorazione molto più lunghi e complessi (e magari anche a rischio di rigetto) laddove non sarà riconosciuto alcun genere di automatismo (silenzio assenso) nel rilascio del nullaosta ma le istanze dovranno tutte passare attraverso il vaglio dell’ITL e della Questura.