1 Febbraio 2024
Peste suina africana, le nuove disposizioni per la movimentazione dei suini nel Milanese

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento di Esecuzione (Ue) 2024/413 della Commissione del 25 gennaio 2024, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana.

Con questo Regolamento, di fatto, sono state revocate le zone di restrizione per PSA denominate ZR III e Area Infetta. Di conseguenza, le aree di restrizione che interessano la nostra Regione (provincia di Pavia e Milano), sono la zona di restrizione I e II.

In particolare, tutta la precedente ZR III è diventata ZR II, così come gran parte dell’Area Infetta è diventata in gran parte ZR II, fatta eccezione di alcuni comuni che sono diventati ZR I.

Pertanto, lo scorso 30/01/2024, la Direzione Generale Welfare Veterinaria ha pubblicato la circolare G1.2024.0003268 (scaricabile qui) che fornisce le seguenti indicazioni.

MOVIMENTAZIONI DI ANIMALI, Zona restrizione I

Accasamenti:

  • Gli allevamenti devono garantire il rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate;
  • Gli animali possono provenire sia da allevamenti situati in zone di restrizione per PSA sia da zone libere da malattia;
  • Accasamento non consentito negli allevamenti a carattere familiare, brado e semibrado.

Movimentazioni “da vita”:

  • Sia l’allevamento di partenza che di destino devono garantire il rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate;
  • Gli animali possono essere movimentati anche verso territori liberi da malattia in base ad una valutazione del rischio che tenga in considerazione il livello di biosicurezza degli allevamenti, densità dell’area e ogni altro elemento ritenuto utile a tal scopo dal DV competente sull’allevamento di destino.

La movimentazione deve avvenire nel rispetto del protocollo sanitario di cui all’allegato A (scaricabile qui).

Movimentazioni verso il macello:

  • Lo stabilimento di macellazione non deve essere designato;
  • Se l'allevamento non garantisce il rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate, lo stabilimento di macellazione deve garantire la separazione di questi animali e delle relative carni rispetto a quelli che rispettano le MISURE DI BIOSICUREZZA RAFFORZATE o che provengono da zone indenni;
  • Se l'allevamento garantisce il rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate, le garanzie di cui al punto precedente non sono richieste;
  • Nessuna limitazione alla commercializzazione delle carni a livello nazionale e UE.

Non viene apposta nessuna bollatura particolare;

  • La movimentazione deve avvenire nel rispetto del protocollo sanitario di cui all’allegato B (scaricabile qui);

MOVIMENTAZIONI DI ANIMALI, Zona restrizione II

Accasamenti:

  • Gli allevamenti devono garantire il rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate così come previsto dall'Allegato III del Reg. (UE) n. 2023/594;
  • Accasamento consentito solo a suini che provengono da zone di restrizione e con biosicurezza rafforzata e subordinato a specifica valutazione del rischio valutato dalla UO in accordo con l’ATS competente e con l’Osservatorio Epidemiologico e comunque subordinato alla possibilità concreta di macellazione di capi allevati al temine del ciclo produttivo;
  • Accasamento non consentito negli allevamenti a carattere familiare, brado e semibrado;
  • Negli allevamenti che sono stati sede di focolaio o di abbattimento preventivo rimangono in essere le restrizioni e specifici divieti previsti dalla norma.

Movimentazioni “da vita”:

  • Sia l’allevamento di partenza che di destino deve garantire il rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate;
  • Gli animali possono essere movimentati anche verso territori liberi da malattia, in base ad una valutazione del rischio che tenga in considerazione ogni elemento ritenuto utile dal Distretto Veterinario competente sull’allevamento di destino;
  • La movimentazione deve avvenire nel rispetto del protocollo sanitario di cui all’allegato A (scaricabile qui).

Movimentazioni verso il macello:

  • Lo stabilimento di macellazione deve essere designato;
  • Se l’allevamento garantisce il rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate:
    • Trasferimento autorizzato senza certificazione accompagnatoria Art 18 lettera b);
    • Il macello deve garantire la separazione di questi animali, e delle relative carni;
    • Animali che provengono da ZR II: nessuna limitazione alla commercializzazione delle carni a livello nazionale e UE.
  • Se l’allevamento non garantisce il rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate:
    • Macellazione solo per vuotare allevamento necessario all’adeguamento alle misure di biosicurezza rafforzate;
    • il mezzo di trasporto è sigillato dall’autorità competente per la spedizione;
    • le carni ottenute dovranno essere bollate/marchiate con bollo/marchio speciale (Art 47, par. 2 - Reg.2023/594) e le carni fresche non potranno essere esportate a meno che non siano sottoposte a uno dei trattamenti di riduzione del rischio (es: trattamento termico).
  • L’introduzione in un impianto di trasformazione/macellazione di carni derivamenti da suini provenienti da zone di restrizione limita la possibilità di certificazione verso taluni paesi terzi.

Negli impianti di macellazione, solo se la macellazione di questi animali avvenga in giornate dedicate può essere garantito il normale rilascio delle certificazioni export;

  • La movimentazione deve avvenire nel rispetto del protocollo sanitario di cui all’allegato B (scaricabile qui).

Per le movimentazioni “da vita” verso altre Regioni e per tutte le movimentazioni da e verso ZR II e è necessario richiedere deroga alla UO Veterinaria Regionale.

ZONE NON SOTTOPOSTE A RESTRIZIONE

Per quanto attiene le movimentazioni di suini vivi da e nei territori indenni si ribadisce che in occasione di qualsiasi movimentazione di suini è prevista:

  • Validazione del DDA da parte dei Servizi veterinari, che deve verificare anche l’andamento della mortalità registrata in BDN, al fine di valutare l’eventuale necessità di una visita nello stabilimento richiedente;
  • In caso di aumenti anomali della mortalità deve essere eseguita una visita clinica nello stabilimento e, in base agli esiti, eventuale campionamento per escludere la presenza dalla PSA;
  • In caso di movimentazioni di suini da e verso i territori sottoposti a restrizione per PSA la validazione del DDA è subordinata all’acquisizione di specifica deroga rilasciata dalla UO Veterinaria Regionale.
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