Si ricorda che, ai sensi dalla D.g.r. 7095 del 18 Settembre 2017, dal prossimo 1° ottobre e fino al 31 marzo 2021 scatta il divieto di bruciatura delle ramaglie e dei residui vegetali.
Il divieto di combustione si applica nei territori la cui quota altimetrica risulti inferiore a 300 metri rispetto al livello del mare o a 200 metri per i territori dei Comuni appartenenti alle comunità montane.
È facoltà dei Comuni, quali autorità competenti in materia ambientale, ai sensi del d. lgs. n. 152/2006 Norme in materia ambientale, sospendere, differire o vietare le combustioni di residui vegetali anche nei territori a quota altimetrica superiore a trecento metri s.l.m. e superiore a duecento metri s.m.l., per quelli appartenenti alle comunità montane, con l’adozione dei provvedimenti conseguenti al verificarsi dei superamenti dei livelli di inquinanti in atmosfera.
NON APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI COMBUSTIONE - Sono fatte salve, per gli ambiti territoriali disposti dall’autorità fitosanitaria preposta, le misure di contenimento della diffusione di specie infestanti.
DEROGHE AL DIVIETO DI COMBUSTIONE - La combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno può essere eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli due giorni all’interno del periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti, previa:
- comunicazione al Comune contenente la data, la localizzazione dell’intervento di combustione, l’osservanza delle disposizioni del presente provvedimento e di quelle eventuali emanate dal sindaco, anche riferite all’individuazione di ambiti territoriali esclusi dalla facoltà di combustione, nonché delle disposizioni relative alle cautele per l’accensione dei fuochi nei boschi; si allega bozza comunicazione.
- verifica che le condizioni meteorologiche nella giornata in cui è effettuata la combustione siano favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, attraverso la consultazione del sito ufficiale di ARPA al seguente link:
N.B. La combustione di residui vegetali agricoli o forestali è comunque sempre vietata nei periodi ad alto rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione.