12 Dicembre 2019
Vendita di alcolici, entro fine anno la richiesta di licenza

L’Agenzia delle Dogane ha emanato venerdì 20 settembre u.s. una direttiva di indirizzo in relazione alla reintroduzione per gli esercenti la vendita e/o la somministrazione di prodotti alcolici dell’obbligo di denuncia fiscale e della correlata richiesta di licenza, ai sensi dell’articolo 13-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (“decreto-legge crescita”), convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (G.U. 29 giugno 2019, n. 151). Dopo un breve periodo di vigenza della norma di semplificazione tributaria che aveva esonerato “gli esercizi pubblici, di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini” dal suddetto obbligo di denuncia e della correlata licenza (esonero in vigore dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019), con il decreto-legge “Crescita” è stato reintrodotto all’articolo 29, comma 2, del Testo Unico in materia di accise (d.lgs. n. 504 del 1995) l’adempimento in parola a carico dei titolari dei suddetti esercizi, al fine di soddisfare l’interesse pubblico ricognitivo da parte dell’Amministrazione finanziaria dei soggetti economici che esercitano la vendita di prodotti in un settore d’imposta ad elevata tassazione.

L’Agenzia delle Dogane con la direttiva in oggetto evidenzia che:

- i titolari di esercizi di vendita e/o somministrazione al dettaglio di bevande alcoliche già operanti prima del 29 agosto 2017 non sono tenuti ad alcun nuovo adempimento, in forza della piena efficacia della licenza in precedenza rilasciata. Qualora, tuttavia, nel periodo di vigenza dell’esonero siano intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio di vendita, l’attuale gestore deve darne tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle Dogane al fine di procedere all’aggiornamento della licenza fiscale;

-         i titolari di esercizi di vendita e/o somministrazione al dettaglio di bevande alcoliche che abbiano iniziato l’attività tra il 29 agosto 2017 ed il 29 giugno 2019 e quelli che, pur avendo presentato la richiesta di licenza in data anteriore al 29 agosto 2017, non abbiano ottenuto il rilascio della licenza per effetto dell’intervenuto esonero, sono tenuti a presentare richiesta di “licenza fiscale di esercizio” all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, come da modulistica reperibile tramite il seguente link: https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3668456/modello+denunciadi+avvenuta+attivazione+esercizio+vendita+alcolici.pdf/010d1ae4-a2d2-4964-ae66-f13235b3ddd0. Si evidenzia che l’Agenzia indica quale termine massimo per la presentazione della richiesta di licenza il 31 dicembre 2019 senza prevedere l’obbligo di sospensione dell’attività di vendita in attesa del rilascio della licenza;

-         i titolari di esercizi di vendita e/o somministrazione al dettaglio di bevande alcoliche che abbiano iniziato l’attività a partire dal 30 giugno 2019 o che intendano iniziare l’attività dopo tale data sono tenuti ad ottemperare agli obblighi in parola. Nella direttiva in esame l’Agenzia ricorda che, in tal caso, la richiesta di licenza può essere presentata al SUAP (il quale è tenuto alla trasmissione della stessa al competente Ufficio delle Dogane) contestualmente alla presentazione della comunicazione di inizio attività, fermo restando che il rilascio della “licenza fiscale di esercizio” da parte dell’Amministrazione finanziaria costituisce presupposto necessario per poter avviare la vendita dei prodotti alcolici.

Di particolare rilevanza l’indicazione dell’Agenzia delle Dogane che esclude l’obbligo di licenza fiscale per l’attività di vendita di prodotti alcolici che avvenga “nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni”. Si fa presente che di tale esonero non possono avvalersi gli esercenti la vendita diretta di prodotti alcolici nell’ambito dei mercati di Campagna Amica, in quanto in tali ipotesi l’attività di vendita è esercitata in forma stabile (seppur non continuativa) ed in sede fissa, ancorché stagionale, e ciò giustifica, come si legge nella direttiva dell’Agenzia, l’obbligo di licenza al fine di garantire all’Amministrazione finanziaria la possibilità di presidiare la filiera distributiva dei prodotti alcolici.

 

Direttiva Agenzia delle Dogane

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