11 Luglio 2011
REGIME QUOTE LATTE: CESSIONE DI LATTE DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE FINALE NEL’AMBITO DEL REGIME DELLE VENDITE DIRETTE

 In riferimento ad alcune richieste pervenute da operatori della filiera lattiero-casearia in merito alla possibilità di poter considerare in regime di vendita diretta le cessioni di latte effettuate da produttori direttamente a gelaterie artigianali, si precisa quanto segue.

            La normativa che disciplina il settore delle quote latte, all’art. 65 del Reg. 1234/2007 definisce:

-         consegna: qualsiasi consegna di latte da parte di un produttore ad un acquirente,
-         acquirente: un’impresa o un’associazione che acquista latte presso il produttore per sottoporlo a lavorazione, trasformazione o per cederlo ad altre imprese;
-         vendita diretta: qualsiasi vendita diretta o cessione di latte da parte di un produttore al consumatore finale.

Le gelaterie artigianali cui i produttori cedono il latte non possono essere considerate “primi acquirenti” in quanto non lavorano né trasformano né rivendono il latte.

Infatti il latte costituisce unicamente uno degli ingredienti nella produzione del gelato che non può essere quindi considerato come un prodotto della trasformazione del latte.

            Nel caso delle gelaterie artigianali la cessione del latte si configura come “cessione al consumatore finale” secondo quanto previsto dall’allegato XIII del citato regolamento 1234/2007 il quale dispone che il latte possa essere fornito o ceduto “al consumatore finale, direttamente o tramite ristoranti, ospedali, mense, o altre analoghe collettività.

Lo stesso codice ATECO (che definisce la natura dell’attività economica) comprende le gelaterie nella categoria n.56.10 “ristoranti e attività di ristorazione”, mentre le imprese del settore lattiero caseario, di trattamento igienico e conservazione del latte sono identificate con il n.10.51.

            Dalla lettura combinata delle sopracitate norme discende quindi che le cessioni di latte alle gelaterie artigianali possono essere considerate in regime di vendita diretta.

            Si evidenzia che tale applicazione è valida solo qualora si tratti di produzioni artigianali che raggiungono direttamente il consumatore finale.

            Tutto ciò premesso si precisa che i produttori di latte vaccino che intendono, nell’ambito del regime delle vendite dirette, cedere il proprio prodotto direttamente a gelaterie artigianali sono tenuti alla contabilizzazione dei quantitativi di prodotto ceduto integrando, per ogni mese, il registro “vendite dirette” di cui all’articolo 14 comma 3 del DM 31/07/2003, dettagliando l’impresa/esercizio cui il latte è stato ceduto (Ragione Sociale e P.IVA) e il quantitativo di prodotto venduto.

Queste registrazioni potranno essere effettuate anche su apposito foglio vidimato che vada ad integrare il registro vendite dirette di cui l’azienda già dispone.

Tali cessioni dovranno inoltrare trovare rispondenza nella documentazione contabile cui il produttore è tenuto (fatture o registro dei corrispettivi).

Restano ferme tutte le disposizioni igienico – sanitarie applicabili in materia sia nei confronti del produttore che della gelateria artigianale.

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